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Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1974. Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge e' applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1973 al 15 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;846~art1 · fonte su Normattiva