Art. unico — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha diposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
