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Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25 gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963.
Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
