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Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
