Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008. 43 parole tolte.
tolto: Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, e' prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-01-24;12~artunico · fonte del testo