L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal seguente: "La trasmissione dei telegrammi per telefono e' soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-18;1445~artunico · fonte del testo