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E' fissato al 31 dicembre 1956 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1 marzo 1952, n. 113, e 1 dicembre 1953, n. 900.

Testo in vigore dal 18 agosto 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;688~artunico · fonte del testo