Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento
Art. 1
I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.
Testo vigente dal 6 maggio 1950
