E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 22 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-30;285~artunico · fonte del testo