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Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' prorogato al 30 giugno 1983. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-02-07;24~artunico · fonte su Normattiva