Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010. 159 parole tolte.
tolto: I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e lire 50 dei vari tipi - fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944 - che, per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 19511, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sara' portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3056~artunico · fonte del testo