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I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960. Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel precedente articolo, non possono piu' esercitare la loro attivita' e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-07-11;778~artunico · fonte del testo