L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1966
