La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, e' prorogata di un anno. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;837~artunico · fonte su Normattiva