Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1979, n. 610
1La L. 6 dicembre 1979, n. 610 ha disposto(con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979,n. 409, e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
Testo vigente dal 8 dicembre 1979
