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Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, e' prorogato al 16 dicembre 1969. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio 1969. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1969-08-01;472~artunico · fonte del testo