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E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1960 al 13 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1216~art1 · fonte del testo