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Il vincolo alberghiero, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, e' ulteriormente prorogato di due anni. Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
