Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni di cui ai terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Testo vigente dal 27 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1077~art2 · fonte del testo