Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846. Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione puo' avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;693~art2 · fonte del testo