In corrispondenza dei soprannumeri che si determineranno in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 e fino al riassorbimento dei soprannumeri stessi, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente nel contingente complessivo dei sergenti e sergenti maggiori di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971.
Testo vigente dal 23 marzo 1956
