L'importo del minor gettito contributivo che si determina per le gestioni assicurative dall'applicazione del precedente articolo e' posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 224.502,8 milioni da ripartirsi come segue: lire 148.000 milioni; a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da suddividere fra lo Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi; lire 18.900 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; lire 35.552,8 milioni, a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 34.800 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; lire 373,5 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 379,3 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano; lire 22.050 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I predetti importi sono versati dallo Stato in rate bimestrali anticipate.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;626~art2 · fonte su Normattiva