Il Fondo sociale e' inizialmente alimentato:

  • a)da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure: lire 307.000 milioni per l'anno 1965 lire 350.000 milioni per l'anno 1966 lire 350.000 milioni per l'anno 1967 lire 350.000 milioni per l'anno 1963 lire 350.000 milioni per l'anno 1969;
  • b)dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dal lo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni. Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni gia' erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, e' versato dallo Stato in ragione di: lire 19.730 milioni nell'anno 1965 lire 119.270 milioni nell'anno 1966 lire 80.000 milioni nell'anno 1967 lire 57.000 milioni nell'anno 1968 lire 45.000 milioni nell'anno 1969;
  • c)dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;
  • d)da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso: 5,56% per l'anno 1965 6,61% per l'anno 1966 7,28% per l'anno 1967 7,28% per l'anno 1968 7,28% per l'anno 1969;
  • e)da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;
  • f)da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;
  • g)dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;
  • h)da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;
  • i)dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti. Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' abrogato. Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sara' regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale,

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    Il problema di costituzionalità con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilità di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identità di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identità in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre più sensibile a motivi di solidarietà sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacché il concetto di integrazione non è puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" è sicuramente estranea al precetto costituzionale.

    Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art3 · fonte su Normattiva