Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974.
Testo vigente dal 18 giugno 1970
