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Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi: alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai sensi dell'art. 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati; ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38; ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
