E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, e' elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Testo vigente dal 13 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;116~art1 · fonte del testo