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Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalla legge 15 giugno 1973, n. 364, e' ulteriormente prorogato di un anno. Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato di un anno.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;484~artunico · fonte del testo