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La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilita' dello Stato. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sara' determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

Testo in vigore dal 4 aprile 1991 al 22 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;104~art3 · fonte su Normattiva