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Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresi', stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1991 al 22 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;104~art4 · fonte su Normattiva