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Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonche' alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.

Testo in vigore dal 4 aprile 1991 al 22 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;104~art5 · fonte su Normattiva