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Il Ministro del tesoro ha facolta' di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'articolo 1, qualora cio' si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi. Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, e' autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'articolo 1. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei servizi, operazioni ed adempimenti indicati nei commi che precedono, e' disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 19 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-04-16;78~art2 · fonte su Normattiva