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La legge 13 marzo 1969, n. 136, e' prorogata al 30 settembre Il Ministero, della pubblica istruzione e' autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con enti dotati di personalita' giuridica che istituzionalmente perseguano finalita' sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attivita' integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguano istituzionalmente finalita' sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

Testo in vigore dal 17 novembre 1972 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1972-11-06;660~artunico · fonte del testo