Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la societa' interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla data del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non sia stato effettuato in tutto o in parte rilevante, l'ammodernamento degli impianti o delle attrezzature, indicato nella relazione allegata alla domanda. La decadenza non si verifica se, con altri mezzi attuati dalla societa', siano state ugualmente conseguite le finalita' della legge o realizzata la parte del programma di massima, di cui all'articolo 5 della legge medesima, eventualmente indicata nel decreto, o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Se il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla data stessa. La decadenza e' pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, entro un anno dalla scadenza del quinquennio.

Testo vigente dal 19 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;57~art2 · fonte su Normattiva