Gli apparati motori completi di propulsione di cui all'articolo 1 che entro il 30 giugno 1968 siano gia' stati importati con la procedura del daziato in sospeso o con altra procedura sospensiva, sono ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, a condizione che gli apparati medesimi abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni previste dalla lettera a) dell'articolo precedente. Le agevolazioni medesime non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi all'importazione che siano stati riscossi a titolo definitivo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-24;964~art2 · fonte su Normattiva