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Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.

Testo in vigore dal 13 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-07-25;360~artunico · fonte del testo