Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della citta' di Siena nonche' per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-09;75~art1 · fonte su Normattiva