Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

  • a)regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;
  • b)marginamenti lagunari;
  • c)opere portuali marittime e di difesa del litorale;
  • d)restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
  • e)esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
  • f)sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
  • g)restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Testo vigente dal 8 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art7 · fonte su Normattiva