Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:
- a)regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;
- b)marginamenti lagunari;
- c)opere portuali marittime e di difesa del litorale;
- d)restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
- e)esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- f)sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- g)restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.
Testo vigente dal 8 maggio 1973
