Entro il primo trimestre di ogni armo il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge da eseguirsi nell'esercizio successivo. Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, la regione, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune. Il primo programma di lavori dovra' essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-09;75~art6 · fonte su Normattiva