Art. 76
[1]Procedimento per le proposte di iniziativa popolare
[2]Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la proposta alla Commissione competente, corredata dal parere della Giunta regionale relativo particolarmente alla compatibilita' della proposta con il piano pluriennale di spesa della Regione e con il bilancio annuale alla idoneita' delle fonti di copertura indicate. La Commissione e' tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori. In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione. Qualora, entro tale termine, sulla proposta non sia stato adottato alcun provvedimento, essa e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento. Le modalita' del procedimento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
