Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni o occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La spesa di 4 miliardi sara' ripartita in 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1975. Alle opere di cui all'articolo 2 e' destinata la somma di lire 1 miliardo 800 milioni, di cui lire 1 miliardo 600 milioni alla costruzione delle opere di viabilita' e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 e' destinata la somma di lire 700 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 e' destinata la somma di lire 1 miliardo 500 milioni. Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale. L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi. All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-09;75~art9 · fonte su Normattiva