Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'istituto mutuante. Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 5 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-09;75~art8 · fonte su Normattiva