Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, e' fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziche' in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1952
Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, e' fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziche' in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2391~art2 · fonte del testo