Art. 2
Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724, e' stabilito a decorrere dal 10 gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A. Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
