A decorrere dal 1 gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalita' vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;852~art4 · fonte su Normattiva