La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;852~art5 · fonte su Normattiva