E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 novembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;802~art2 · fonte su Normattiva