Le norme transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;209~artunico · fonte del testo