Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1374~art1 · fonte del testo