L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, e' soppresso. La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;423~art1 · fonte su Normattiva