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Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, e' stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000. Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
